AZIENDE: DANNI DA INQUINAMENTO E CAUSE DI LAVORO
1 marzo 2010 | Autore: draghiga | In Il punto di vista di Gianfranco Galesso | Nessun commento
Solo per difendersi le spese legali possono superare 20.000,00 Euro
L’esperienza dei sinistri dimostra come l’evolversi delle norme produca, a parità di evento, effetti economici sempre maggiori.
Le nuove direttive europee in tema di responsabilità ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro hanno aumentato le probabilità di poter essere chiamati a risarcire i danni, ma soprattutto, obbligano gli imprenditori a rivolgersi a trovarsi un bravo avvocato per difendersi in tribunale nelle procedure penali che in questi casi si instaurano d’ufficio.
L’applicazione del principio “chi inquina paga”, considerato che il danno ambientale coinvolge anche gli habitat naturali, ci porta ad avere come controparte gli enti pubblici che, proprio per la loro figura istituzionale, sono obbligati ad attivare tutte le procedure necessarie per il recupero dei danni subiti dai beni di proprietà pubblica.
In caso di incendio (emissione di diossina), in caso di rottura di cisterne di gasolio interrate, in caso di operazioni di carico e scarico di prodotti infiammabili o chimici da autocisterne, in caso di rottura di impianti tecnici con spargimento di liquidi nelle falde acquifere, le conseguenze sono tali da provocare danni che determinano risarcimenti milionari (basti pensare ai costi di smaltimento) che si potrebbero assicurare con una specifica polizza dal costo assolutamente modesto e proporzionato al tipo di ogni attività!!!
Le aziende che hanno già stipulato la polizza di Responsabilità Civile da inquinamento per proteggersi contro questi danni finanziari sono poche, perché, è luogo comune, ritenere di essere assicurati con la polizza di Responsabilità Civile generale che, invece, esclude i danni da inquinamento graduale.
Anche le norme che riguardano il rapporto di lavoro subordinato stanno determinando un aumento dei contenziosi tra aziende e dipendenti.
In questo tipo di cause civili davanti al Tribunale del Lavoro è previsto che chi soccombe paghi anche le spese sostenute dalla controparte, per questo motivo raggiungere somme di costi legali superiori a 15.000,00 Euro è molto frequente, senza contare poi il risarcimento danni in caso di condanna.
Oggi le aziende possono assicurarsi contro questi rischi con la polizza responsabilità civile datoriale e la polizza di tutela legale (la Confartigianato di San Donà di Piave ha stipulato una convenzione a favore dei propri associati dove con soli 300,00 Euro all’anno si coprono i rischi delle spese legali).
Per avere informazioni e preventivi telefonare al numero verde 800285582 oppure scrivere a info@galessopartners.com.
EURA CASA E EURA SALUTE, DUE POLIZZE INNOVATIVE CHE COSTANO MENO DI UN CAFFE’ AL GIORNO
1 febbraio 2010 | Autore: draghiga | In Il punto di vista di Gianfranco Galesso | Nessun commento
In tema di assicurazioni non auto stipulate da ogni cittadino, da sempre, l’Italia , accusa un pauroso ritardo rispetto agli altri paesi europei.
Infatti da una recente rilevazione effettuata dalla CEA ( Comité Europeen des Assurances) emerge che il premio pro capite pagato nei rami danni non auto da ogni cittadino italiano è di Euro 232 contro i 2.728 Euro pagati da un abitante dei Paesi Bassi e dai circa 800 Euro pagati da un cittadino inglese o tedesco.
La strada da percorrere in termini di cultura assicurativa è ancora lunga, ma anche le compagnie di assicurazione dovranno fare la loro parte.
Eura Casa e Eura Salute di Europ Assistance vanno nella giusta direzione, la prima è rivolta alla copertura multi rischio delle abitazioni civili e rappresenta uno dei pochi prodotti assicurativi che semplifica il rapporto tra compagnia di assicurazione ed assicurato in caso di sinistro perché assicura delle somme con la formula “a primo fuoco” , per cui l’indennizzo in caso di danno risarcibile viene liquidato senza considerare alcun rapporto tra le somme assicurate ed il valore reale dei beni.
Questa soluzione consente di assicurare delle somme parziali anziché il valore totale dei beni:
ad esempio con soli 250 Euro all’anno si assicurano questi limiti di indennizzo:
Danni al Fabbricato Euro 10.000 Danni da scasso Euro 1.500
Contenuto Euro 28.000 Fenomeno elettrico Euro 5.000
Furto Euro 4.000 Spese di ricerca e riparazione danni d’acqua Euro 1.500
Ricorso Terzi Euro 250.000 Responsabilità Civile della famiglia Euro 1.000.000
La seconda, Eura Salute, assicura un massimale di 250.000 Euro da utilizzare in caso di grandi interventi chirurgici conseguenti a malattie e infortuni valida anche in strutture ospedaliere private di tutto il mondo, così si evitano le liste di attesa delle strutture sanitarie pubbliche, Eura Salute ti risolve la vita !!!
Anche questa polizza ha un costo inferiore ai 200 Euro all’anno per persona fino a 50 anni di età ed è perciò dedicata a qualsiasi tasca.
Queste poche righe hanno lo scopo di richiamare l’attenzione e destare curiosità verso alcune soluzioni assicurative che ci coprono da rischi assicurabili investendo pochi euro.
Queste soluzioni rappresentano il primo passo nel mondo dell’assicurazione con il chiaro intento di diventare successivamente un vestito su misura che, l’assicurato, andrà a confezionare insieme al suo agente di fiducia.
COMMITTENZA: LE AZIENDE E I LORO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI QUANTO RISCHIANO?
1 agosto 2009 | Autore: draghiga | In Il punto di vista di Gianfranco Galesso | Nessun commento
Per la serie noi non centriamo, ma poi va a finire che …
Le normative emanate dall’Unione Europea a cui devono attenersi tutti gli stati membri rappresentano un tallone di Achille per il nostro Paese dove manca una precisa programmazione per attuarle e ci costringe a correre ai ripari all’ultimo momento con soluzioni provvisorie che poi vanno obbligatoriamente rivisitate.
Ne sanno qualcosa le aziende che dall’oggi al domani sono costrette ad investire risorse economiche per modificare impianti, strutture e metodi per aggiornare i piani di sicurezza riguardanti gli ambienti di lavoro, la privacy, e altro se non altro per evitare sanzioni e condanne penali.
Ad esempio i decreti legge 626/94, 494/96, 22/97, 196/03, 155/97, sono stati di recente modificate prevedono norme più restrittive e un apparato sanzionatorio penalizzante sia sotto l’aspetto economico che di responsabilità.
Le figure coinvolte nell’applicazione di queste normative possono essere, a seconda dei casi, il titolare dell’azienda, il responsabile incaricato del servizio e chiunque, essendovi tenuto, ometta di adottarle perciò, mentre sotto l’aspetto sanzionatorio ogni decreto ha caratteristiche proprie diversamente, sotto l’aspetto delle responsabilità civili conseguenti, si opera con un unico comune denominatore regolato dagli articoli del Codice Civile 2043 “Risarcimento per fatto illecito” e successivi.
Vi siete mai chiesti se un amministratore di società, un dirigente o un dipendente possano essere coinvolti personalmente in un risarcimento qualora il loro datore di lavoro non abbia capitali sufficienti per risarcire i danneggiati?
Ipotizzando un grave infortunio sul lavoro dove siano omesse le norme di sicurezza chi è tenuto a risarcire i danneggiati una volta dimostrata l’insolvenza del datore di lavoro?
La giurisprudenza è chiara e può essere così sintetizzata: il datore di lavoro è tenuto a rispondere dei danni arrecati da fatto illecito dei propri dipendenti commesso dai propri dipendenti durante l’attività lavorativa, ma il dipendente è obbligato a sua volta a risarcire il danno nel caso in cui il datore di lavoro non abbia risorse economiche sufficienti per pagare l’ammontare del risarcimento stesso.
Questa realtà è sconosciuta alla maggioranza delle persone che, superficialmente, si ritengono esonerate da qualsiasi responsabilità quando lavorano mentre, loro malgrado, devono risponderne per legge.
Oltre ai risarcimenti vanno considerate anche le spese legali sostenute per difendersi in giudizio poiché le responsabilità penali potendo essere attribuite a più persone determinano conflitti di interesse che solo difendendosi individualmente hanno margini di efficacia e di conseguenza i costi sostenuti dai lavoratori dipendenti non possono essere posti in capo al datore di lavoro.
Questi dettami sono per analogia applicabili anche alla vita privata perciò quando incarichiamo un’impresa a costruirci, ristrutturarci o a dipingerci la nostra casa, oppure quanto affidiamo la nostra autovettura ad altre persone, siamo solidalmente responsabili con chi ha causato i danni.
E’ possibile trasferire questi rischi ad una compagnia di assicurazione?
Si? No? In parte?
Da anni mi batto per cambiare il modo con cui viene percepita la professione di agente di assicurazioni, troppo spesso chi svolge la mia attività viene confuso per un venditore di prodotti o per un fornitore di beni dove è il prezzo a determinare la scelta finale, questo è un errore grossolano!!
Quando abbiamo bisogno, di un medico specialista, di un avvocato, di un commercialista lo scegliamo in base a criteri che si valutino la sua professionalità, competenza, etica ed affidabilità qualità che un professionista si costruisce giorno per giorno.
Lo stesso deve valere per la professione di agente di assicurazioni perché professionalità, competenza, etica ed affidabilità si conquistano solo attraverso l’impegno, lo studio, la tenacia e la passione.
Alla luce di queste premesse è chiaro che il “fai da te” in assicurazione espone a grandi rischi chi lo attua perciò, per sapere se i rischi che vi ho presentato siano assicurabili, vi consiglio di rivolgervi ad un agente professionista che, se veramente competente, vi saprà indicare le giuste soluzioni.
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