RISARCIMENTO DIRETTO, COSA CAMBIA?

22 marzo 2007 | Autore: draghiga | In Il punto di vista di Gianfranco Galesso | Nessun commento

Dal 1° Febbraio è operante la nuova normativa in tema di incidenti stradali

 §         Considerata l’importanza della materia che ci interessa, nostro malgrado, sempre più da vicino vista la frequenza degli incidenti stradali, abbiamo rivolto al Signor Gianfranco Galesso alcuni quesiti sulla nuova normativa:

cosa cambia?

Dal 1° febbraio sarà la compagnia che assicura l’auto a risarcire il proprio assicurato in caso di ragione totale e parziale a patto che:

  • Si sia verificata una collisione tra veicoli a motore immatricolati in Italia, targati, identificati ed assicurati;
  • Vi siano danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (invalidità permanente inferiore o uguale al 9%);

 §         Allora il vecchio sistema viene abbandonato?

No, anzi, a mio parere è bene enfatizzare che la raccolta della doppia firma sulla constatazione amichevole (vecchio sistema CID) risulta ancora l’arma vincente per ottenere il risarcimento in tempi brevi;

SPECCHIETTO 

§         Perché?

Perché in presenza della constatazione amichevole a due firme non è necessario lo scambio di informazioni tra le due compagnie e in caso di ragione parziale o totale il processo di liquidazione è più rapido, diversamente con una sola firma la compagnia di colui che ritiene di aver ragione deve attendere la risposta della compagnia di controparte che ha 30 giorni per rispondere;

 §         Per le invalidità permanenti oltre il 9%?

Per le invalidità permanenti superiori al 9% (sinistri gravi) la procedura rimane invariata: la richiesta danni va inoltrata alla compagnia che assicura colui che ha torto;

 §         Ci sono altre novità?

Merita di essere sottolineato che il legislatore ha previsto che nella prima fase della gestione dell’accadimento, anche in presenza di lesioni, gli onorari per l’utilizzo di studi legali resta a carico degli assicurati; su questa tematica i pareri sono contradditori e gli albi professionali, compresi quelli degli agenti di assicurazione, si sono attivati per modificarne i contenuti, perché, anche a parere di chi scrive, limita il diritto del consumatore/assicurato.Sono convinto che si stia andando nella direzione giusta perché, da una parte, l’assicurato dovrà valutare oltre al prezzo anche il valore della struttura agenziale che deve garantirne il servizio in caso di sinistro, dall’altra le compagnie e gli agenti di assicurazione si dovranno attrezzare al fine di soddisfare il proprio assicurato dimostrando professionalità, efficienza e onorabilità, in sintesi la qualità del servizio che tutti si aspettano da anni. 


Gianfranco Galesso & Partners s.r.l. © 2010 Privacy | Disciplina Legale | Copyright
Via Cesare Battisti n° 11 - 30027 San Donà di Piave (VE) Tel. 0421 330911 - Fax 0421 330098 - n° verde: 800 28 55 82 - E-mail: info@galessopartners.com
CF 03726900271 | P. Iva 03726900271 | Iscrizione numero R.E.A. VE-333125 | Registro Imprese Venezia 03726900271 | Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
Home | Chi Siamo | Dove Siamo | Scopo | Contatti | Form Info | Info Pensioni | Job | Community | Prodotti | Previdenza | Famiglia | Aziende e autonomi | Auto | Glossario
Project by MM3 Communication | Pubblicità on-line: www.latuatv | Servizi B2B: Mimolb2b.com | Direct Marketing: www.e-mail-marketing.ve.it