ASSICURAZIONI: MALIGNITA’ E LUOGHI COMUNI DA SFATARE

1 marzo 2008 | Autore: draghiga | In Il punto di vista di Gianfranco Galesso | Nessun commento

 

Assicurazioni e Assicuratori brutta razza, cambiano le parole ma il concetto, qualunque sia la regione da cui proviene il commento, rimane invariato.

Gli italiani li vedono come mostruosi esseri senza scrupoli pronti a mettere le mani sui loro soldi.

Non solo.

Anche a tenerseli stretti quando si profila l’occasione di risarcire. Liquidare. Pagare.

Al di là della sempiterna lotta tra assicuratori e assicurati che, per un gioco di specchi, si sentono alternativamente gli uni defraudati dagli altri, tentiamo di dare un spiegazione logica ad alcuni “cattivi pensieri”:

 

Sinistri auto e concorsi di colpa.

“Quando le compagnie di assicurazione devono risarcire i sinistri si inventano di tutto per non pagare o per pagare di meno…”

E’ l’articolo 2054 del Codice Civile che stabilisce che in ogni incidente stradale si presuma il 50% di torto a carico di ogni conducente, salvo prova contraria.

Gli assicuratori centrano poco!!!

Non solo, per rendere più trasparente l’interpretazione dei casi più frequenti il D.P.R. 254/2006 allegato A, fissa le griglie per la determinazione della colpevolezza alla guida.

 

Polizza R.C.Auto obbligatoria.

“Ho fatto un incidente con la mia vecchia autovettura, non mi pagano le riparazioni ma solo il valore commerciale dell’auto e le spese di immatricolazione … però io la polizza l’ho pagata come se la macchina fosse nuova!”

In primis va ribadito che la polizza R.C. Auto obbligatoria paga i danni che si provocano a terzi:  investire un pedone, mancare di precedenza, tamponare un altro veicolo che l’auto sia nuova o vecchia, poco conta!!!!

Per quanto concerne il risarcimento il codice civile all’articolo 2058 “Risarcimento in forma specifica” al secondo comma recita: “Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.

In questo modo correttamente il legislatore fa in modo che il “vantaggio economico”  derivante dalla liquidazione non gravi sul debitore.

Attribuire alle compagnie  di assicurazione e agli agenti la responsabilità su queste procedure risarcitorie  è un “falso storico”!!

Chi scrive è d’accordo con chi sostiene che ci sia bisogno di più equità e apertura in questa tipologia di casi, ma … non fa testo.

 

Assicurazioni danni

“Ho pagato per tanti anni la polizza poi la volta in cui ho avuto bisogno mi hanno pagato la metà dei danni …”

Le polizze, come qualsiasi altro bene, hanno bisogno di essere controllate e … manuntenzionate (aggiornate); nella grande maggioranza dei casi accade invece che una volta stipulata la polizza,  gli assicurati (in qualche caso anche per colpa degli assicuratori) non la aggiornano più e perciò a distanza di anni le somme assicurate non corrispondo più a quelle reali, ad esempio per costruire una casa nel 1990 si spendeva meno di costruirla oggi nel 2008, perciò chi ha assicurato un fabbricato nel 1990 se negli anni non ha aggiornato la somma assicurata sarà scoperto per la differenza di valore e, in caso di sinistro, sarà liquidato in proporzione, articolo 1907 del Codice Civile.

Se si desidera essere correttamente indennizzati è bene controllare ogni anno le proprie polizze insieme al proprio assicuratore che da “venditore” dovrà finalmente essere considerato come “consulente”.


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