COMMITTENZA: LE AZIENDE E I LORO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI QUANTO RISCHIANO?
1 agosto 2009 | Autore: draghiga | In Il punto di vista di Gianfranco Galesso | Nessun commento
Per la serie noi non centriamo, ma poi va a finire che …
Le normative emanate dall’Unione Europea a cui devono attenersi tutti gli stati membri rappresentano un tallone di Achille per il nostro Paese dove manca una precisa programmazione per attuarle e ci costringe a correre ai ripari all’ultimo momento con soluzioni provvisorie che poi vanno obbligatoriamente rivisitate.
Ne sanno qualcosa le aziende che dall’oggi al domani sono costrette ad investire risorse economiche per modificare impianti, strutture e metodi per aggiornare i piani di sicurezza riguardanti gli ambienti di lavoro, la privacy, e altro se non altro per evitare sanzioni e condanne penali.
Ad esempio i decreti legge 626/94, 494/96, 22/97, 196/03, 155/97, sono stati di recente modificate prevedono norme più restrittive e un apparato sanzionatorio penalizzante sia sotto l’aspetto economico che di responsabilità.
Le figure coinvolte nell’applicazione di queste normative possono essere, a seconda dei casi, il titolare dell’azienda, il responsabile incaricato del servizio e chiunque, essendovi tenuto, ometta di adottarle perciò, mentre sotto l’aspetto sanzionatorio ogni decreto ha caratteristiche proprie diversamente, sotto l’aspetto delle responsabilità civili conseguenti, si opera con un unico comune denominatore regolato dagli articoli del Codice Civile 2043 “Risarcimento per fatto illecito” e successivi.
Vi siete mai chiesti se un amministratore di società, un dirigente o un dipendente possano essere coinvolti personalmente in un risarcimento qualora il loro datore di lavoro non abbia capitali sufficienti per risarcire i danneggiati?
Ipotizzando un grave infortunio sul lavoro dove siano omesse le norme di sicurezza chi è tenuto a risarcire i danneggiati una volta dimostrata l’insolvenza del datore di lavoro?
La giurisprudenza è chiara e può essere così sintetizzata: il datore di lavoro è tenuto a rispondere dei danni arrecati da fatto illecito dei propri dipendenti commesso dai propri dipendenti durante l’attività lavorativa, ma il dipendente è obbligato a sua volta a risarcire il danno nel caso in cui il datore di lavoro non abbia risorse economiche sufficienti per pagare l’ammontare del risarcimento stesso.
Questa realtà è sconosciuta alla maggioranza delle persone che, superficialmente, si ritengono esonerate da qualsiasi responsabilità quando lavorano mentre, loro malgrado, devono risponderne per legge.
Oltre ai risarcimenti vanno considerate anche le spese legali sostenute per difendersi in giudizio poiché le responsabilità penali potendo essere attribuite a più persone determinano conflitti di interesse che solo difendendosi individualmente hanno margini di efficacia e di conseguenza i costi sostenuti dai lavoratori dipendenti non possono essere posti in capo al datore di lavoro.
Questi dettami sono per analogia applicabili anche alla vita privata perciò quando incarichiamo un’impresa a costruirci, ristrutturarci o a dipingerci la nostra casa, oppure quanto affidiamo la nostra autovettura ad altre persone, siamo solidalmente responsabili con chi ha causato i danni.
E’ possibile trasferire questi rischi ad una compagnia di assicurazione?
Si? No? In parte?
Da anni mi batto per cambiare il modo con cui viene percepita la professione di agente di assicurazioni, troppo spesso chi svolge la mia attività viene confuso per un venditore di prodotti o per un fornitore di beni dove è il prezzo a determinare la scelta finale, questo è un errore grossolano!!
Quando abbiamo bisogno, di un medico specialista, di un avvocato, di un commercialista lo scegliamo in base a criteri che si valutino la sua professionalità, competenza, etica ed affidabilità qualità che un professionista si costruisce giorno per giorno.
Lo stesso deve valere per la professione di agente di assicurazioni perché professionalità, competenza, etica ed affidabilità si conquistano solo attraverso l’impegno, lo studio, la tenacia e la passione.
Alla luce di queste premesse è chiaro che il “fai da te” in assicurazione espone a grandi rischi chi lo attua perciò, per sapere se i rischi che vi ho presentato siano assicurabili, vi consiglio di rivolgervi ad un agente professionista che, se veramente competente, vi saprà indicare le giuste soluzioni.
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